Questa guida fornisce informazioni essenziali per coloro che intendono richiedere o hanno già richiesto protezione internazionale in Italia. Contiene dettagli sulla procedura, i criteri di valutazione, e i diritti e doveri dei richiedenti.
Comprendere la Protezione Internazionale
Cos’è la Protezione Internazionale? La protezione internazionale è un insieme di diritti fondamentali riconosciuti dall’Italia a:
- Rifugiati: Persone con un fondato timore di persecuzione nel proprio Paese d’origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e che non possono ottenere protezione dal loro Paese.
- Titolari di Protezione Sussidiaria: Persone che, pur non essendo rifugiati, corrono un rischio effettivo di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante, minaccia alla vita in caso di conflitto armato) se rimpatriate nel Paese d’origine. La protezione internazionale garantisce principalmente il diritto a non essere rimpatriati e a soggiornare in Italia.
Chi può Richiedere Protezione Internazionale? Puoi richiedere protezione internazionale se:
- Non sei cittadino dell’Unione Europea e temi persecuzioni o un danno grave nel tuo Paese d’origine.
- Sei apolide (senza cittadinanza) e temi persecuzioni o un danno grave nel tuo Paese di abituale residenza.
Se ritieni che la tua situazione non rientri in questi casi, ma necessiti di rimanere in Italia per altre ragioni, puoi chiedere informazioni su altri tipi di permesso di soggiorno.
La Procedura di Richiesta
Quando e Dove Presentare la Domanda? Presenta la tua domanda il prima possibile. Puoi manifestare la tua intenzione di richiedere protezione internazionale al momento dell’arrivo alla Polizia di Frontiera o, se già in Italia, presso la Questura (Ufficio Immigrazione) più vicina. È possibile presentare richiesta anche se ci si trova in carcere o in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.). La domanda è individuale. Se hai figli minorenni in Italia, informa le Autorità: la tua domanda sarà valida anche per loro. I minori non accompagnati (sotto i 18 anni e soli) possono presentare domanda con l’assistenza del responsabile del centro in cui si trovano. La procedura è gratuita.
Schema Riepilogativo della Procedura:
- Manifestazione della volontà: Dichiarare l’intenzione di chiedere protezione internazionale alla Questura o Polizia di Frontiera.
- Identificazione: Registrazione dei dati personali, fotosegnalamento e rilievo delle impronte digitali da parte della Polizia.
- Formalizzazione della domanda: Compilazione del modulo specifico (Modello C3) per la registrazione della domanda.
- Colloquio con la Commissione Territoriale: Intervista sulle esperienze vissute e sui timori in caso di rientro nel Paese d’origine.
- Valutazione e Decisione: La Commissione Territoriale valuta e decide sulla richiesta.
- Ricorso: Possibilità di presentare ricorso al giudice contro la decisione della Commissione.
Il Regolamento Dublino: Quale Paese Valuterà la Domanda? Il Regolamento Dublino è una legge dell’Unione Europea che stabilisce quale Paese europeo è competente per esaminare la tua domanda. Generalmente, il primo Paese europeo in cui sei entrato è quello competente. Tuttavia, la presenza di familiari in un altro Paese UE, il possesso di visti o permessi di soggiorno precedenti, o l’ingresso legale o illegale in un Paese UE possono influire sulla determinazione del Paese competente. Se hai familiari in un altro Stato Dublino e vuoi ricongiungerti, informa il personale del centro di accoglienza, un operatore legale, o la Polizia. Ci sarà un colloquio riservato per raccogliere informazioni utili a stabilire il Paese competente. I Paesi che applicano il Regolamento Dublino sono i 27 Stati membri dell’UE più Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Minori Non Accompagnati e il Regolamento Dublino: Se sei un minore non accompagnato con parenti in un altro Paese europeo, informa gli operatori del centro, il tutore o la Polizia. Potrai raggiungerli legalmente se possono occuparsi di te e se sono regolarmente soggiornanti. La tua domanda può anche essere esaminata nel Paese in cui ti trovi.
Fasi Dettagliate della Procedura:
- Identificazione: La Polizia registra i tuoi dati anagrafici e, se hai 14 anni o più, rileva le impronte digitali (trasmesse a Eurodac). Potresti essere trattenuto in una struttura specifica fino a 1 mese per l’identificazione, estendibile a 4 mesi in un CPR se l’identità non è accertata.
- Formalizzazione della Domanda (Modello C3): La Polizia ti farà domande su identità, famiglia, viaggio e motivi della richiesta. Puoi presentare documenti scritti. Hai diritto a un interprete se non parli italiano. Consegna il passaporto (se disponibile) e altri documenti utili.
- Situazioni di Vulnerabilità: Se sei minore, donna (specialmente in gravidanza), hai patologie gravi, sei genitore solo con figli minori, diversamente abile, o hai subito traumi (tortura, violenza), informa le autorità per ricevere assistenza specifica (strutture dedicate, supporto medico/psicologico, esame prioritario).
- Il Modello C3 sarà firmato da te, dal funzionario e dall’interprete (e dal tutore per i minori). Riceverai copia dei documenti.
- Importante: Comunica sempre cambi di recapito alla Questura e alla Commissione Territoriale.
- Riservatezza e Protezione dei Dati: Le informazioni sulla tua domanda sono confidenziali. I dati personali raccolti (impronte, documenti) sono usati solo per gli scopi previsti dalla legge e conservati in banche dati sicure (Vesta.net, Dublinet, Eurodac). Hai diritto di accedere ai tuoi dati e chiederne la rettifica o cancellazione se inesatti o trattati illecitamente.
- Minori Non Accompagnati: Se hai meno di 18 anni e sei solo, informa subito la Polizia e il personale del centro. Sarai accolto in centri specifici per minori (o in sezioni dedicate in centri per adulti per massimo 150 giorni se hai più di 16 anni e non c’è disponibilità). Un giudice nominerà un tutore. La tua domanda sarà esaminata in via prioritaria. In caso di dubbi sull’età, potrebbero essere effettuati accertamenti medici.
Diritti e Doveri del Richiedente Asilo
Doveri:
- Cooperare: Fornire documenti e informazioni utili alle autorità.
- Comunicare i Trasferimenti: Informare la Questura di cambi di residenza o domicilio.
- Presentarsi al Colloquio: Rispettare la convocazione della Commissione Territoriale (possibilità di rinvio per gravi motivi).
- Permanere sul Territorio Italiano: Non lasciare l’Italia durante la procedura.
- Rispettare le Leggi Italiane.
Diritti:
- Essere Informato: Ricevere informazioni sulla procedura, diritti e doveri. Puoi rivolgerti a operatori legali, associazioni o UNHCR.
- Soggiornare in Italia: Legalmente fino alla decisione definitiva (salvo eccezioni).
- Rilascio Documento: Permesso di Soggiorno per Richiesta Asilo, valido come documento di riconoscimento.
- Assistenza Sanitaria Gratuita.
- Iscrizione Anagrafica.
- Istruzione.
- Lavoro: Dopo 2 mesi dalla presentazione della domanda. Il permesso per richiesta asilo non è convertibile in permesso per lavoro e non dà diritto al ricongiungimento familiare.
- Accoglienza: Se privo di mezzi, diritto all’accoglienza in un centro.
L’Accoglienza
Se non hai risorse, dopo l’identificazione e la manifestazione di volontà di chiedere protezione, puoi essere trasferito in un centro di accoglienza. I richiedenti con esigenze specifiche possono essere trasferiti in progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) se ci sono posti disponibili. I minori non accompagnati hanno diritto a strutture dedicate.
Diritti nel Centro di Accoglienza:
- Alloggio dignitoso (separato per uomini e donne; famiglie insieme).
- Cibo sufficiente e adeguato.
- Vestiti e prodotti per l’igiene.
- Contributo in denaro per piccole spese.
- Assistenza medica e sociale.
- Informazioni sulla normativa e mediazione linguistico-culturale.
- Ricevere visite da UNHCR, avvocato, familiari e organizzazioni autorizzate. Informa gli operatori di esigenze particolari (gravidanza, problemi di salute, traumi).
Doveri nel Centro di Accoglienza:
- Comportamento rispettoso verso ospiti e personale.
- Rispettare il regolamento del centro. Gravi violazioni possono portare alla revoca dell’accoglienza. Puoi uscire dal centro rispettando gli orari; permessi per assenze più lunghe possono essere richiesti. Allontanarsi senza permesso può far perdere il diritto all’accoglienza.
Valutazione della Domanda ed Esiti
Dopo la domanda, sarai convocato per un’intervista con la Commissione Territoriale. L’attesa può variare. Prepara la documentazione utile. Domande per minori non accompagnati o con bisogni specifici sono esaminate in via prioritaria. Puoi annullare la richiesta in qualsiasi momento.
Svolgimento dell’Intervista:
- Sarai intervistato da un funzionario della Commissione (puoi richiedere un intervistatore uomo o donna).
- Presenza di un interprete della tua lingua (puoi segnalare se non lo capisci o ti senti a disagio). L’interprete è imparziale e tenuto alla riservatezza.
- L’intervista è individuale. I minori accompagnati possono essere ascoltati con o senza i genitori, a discrezione della Commissione. I minori non accompagnati sono ascoltati con il tutore.
- Puoi farti assistere da un avvocato di fiducia (non è prevista assistenza legale gratuita in questa fase). Personale di sostegno può partecipare su richiesta se hai bisogni specifici.
- L’intervista è solitamente video-registrata (puoi motivare un eventuale rifiuto). Viene redatto un verbale; rileggilo con l’interprete e chiedi correzioni se necessario. Riceverai una copia del verbale.
- L’intervista può svolgersi in video-conferenza.
- La Commissione ha l’obbligo di riservatezza.
Domande dell’Intervista: Riguarderanno la tua identità, motivi per cui hai lasciato il Paese, e timori/rischi in caso di ritorno. Sii sincero e collaborativo.
Decisione Senza Intervista: Possibile se la Commissione ha elementi per riconoscere lo status di rifugiato, se non puoi sostenere il colloquio per motivi validi (da comunicare), o se sei irreperibile e non ci sono elementi per la protezione (diniego). Anche la mancata presentazione ingiustificata al colloquio può portare a un diniego.
Possibili Esiti della Domanda:
- Riconoscimento dello Status di Rifugiato: Se hai un timore fondato di persecuzione nel tuo Paese per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, o appartenenza a un determinato gruppo sociale. Esempi di persecuzione includono minacce alla vita, tortura, schiavitù, gravi violazioni dei diritti umani.
- Riconoscimento della Protezione Sussidiaria: Se, pur non essendo rifugiato, rischi un danno grave (condanna a morte, tortura, trattamento inumano, minaccia alla vita per conflitto armato) in caso di ritorno.
- Protezione Speciale: In casi eccezionali, se non hai diritto a protezione internazionale ma saresti a rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani nel tuo Paese, o se il rimpatrio violerebbe un tuo diritto fondamentale.
- Permesso per Cure Mediche (vedi sezione apposita).
- Rigetto della Domanda: Se non ci sono i presupposti per alcuna forma di protezione.
- Rigetto per Manifesta Infondatezza: Ad esempio, se le questioni sollevate non sono connesse al bisogno di protezione, se provieni da un Paese “sicuro” senza gravi motivi personali che lo rendano insicuro per te, o se hai fornito documenti falsi o rifiutato il fotosegnalamento. In questo caso, i termini per il ricorso sono brevi (14 o 15 giorni) e per soggiornare durante il ricorso serve un’autorizzazione del giudice.
Comunicazione della Decisione: Avviene tramite un provvedimento scritto e motivato, notificato dall’operatore del centro o via posta al domicilio comunicato. È fondamentale comunicare cambi di domicilio. Se non ritirata, la comunicazione si considera consegnata dopo 20 giorni presso la Questura, e iniziano a decorrere i termini per il ricorso.
Ricorso contro la Decisione: Puoi chiedere al giudice di riesaminare la decisione, con l’assistenza di un avvocato. Attenzione ai termini di scadenza (30, 14 o 15 giorni). È possibile l’assistenza legale gratuita se non hai risorse economiche e ci sono i presupposti. Generalmente, il ricorso sospende l’allontanamento, ma in alcuni casi (es. domanda manifestamente infondata, trattenimento in CPR) serve una specifica richiesta al giudice. In alcuni casi di domanda reiterata, non hai diritto a restare in Italia durante il ricorso.
Nuova Domanda di Protezione (Reiterata): Puoi presentarla se una precedente decisione è definitiva, se hai rinunciato alla domanda precedente, o se ti sei allontanato dal centro prima dell’intervista e la Commissione ha deciso negativamente dopo 9 mesi. È cruciale spiegare i motivi della nuova domanda e presentare nuovi elementi, fatti o documenti non considerati prima. Se non ci sono nuovi elementi, la domanda è dichiarata inammissibile.
Procedure Accelerate
Hanno tempi ridotti e si applicano in casi specifici, come:
- Domanda reiterata senza nuovi elementi.
- Procedimento penale o condanna per reato grave.
- Trattenimento in hotspot o CPR.
- Domanda presentata alla frontiera dopo aver tentato di eludere i controlli.
- Provenienza da un “Paese di origine sicuro” (lista include Albania, Algeria, Bangladesh, Marocco, Nigeria, Tunisia, ecc.) senza motivi personali che lo rendano insicuro per te.
- Domanda manifestamente infondata.
- Domanda presentata dopo essere stati fermati per evitare l’allontanamento. Le procedure accelerate non si applicano a minori non accompagnati o persone con esigenze particolari.
Cosa Succede in Procedura Accelerata:
- Questura: Registrazione immediata, comunicazione della data del colloquio al momento della registrazione. Per domande reiterate, devi fornire subito nuovi elementi per ottenere il colloquio.
- Commissione Territoriale: Colloquio entro pochi giorni; decisione rapida. La procedura potrebbe svolgersi direttamente alla frontiera in alcuni casi. Se vieni da un Paese sicuro, la domanda è rigettata se non spieghi perché è insicuro per te.
- Dopo la Decisione: In caso di rigetto, ricorso entro 14 o 15 giorni. L’avvocato deve chiedere al giudice l’autorizzazione a rimanere in Italia.
Trattenimento in Procedura di Frontiera: Potresti essere trattenuto fino a 28 giorni se non consegni il passaporto o non fornisci una garanzia finanziaria (2.500-5.000 euro). La garanzia può essere pagata da te o da parenti. Se ti rendi irreperibile, la somma non viene restituita. In base a un accordo con l’Albania, se soccorso in acque internazionali da autorità italiane e sussistono i presupposti per la procedura accelerata in frontiera, potresti essere portato in Albania per lo svolgimento della procedura, anche in trattenimento. La domanda sarà comunque valutata dall’Italia secondo la legge italiana.
Diritti e Doveri Dopo il Riconoscimento della Protezione
Beneficiari di Status di Rifugiato o Protezione Sussidiaria: Diritti:
- Documenti:
- Permesso di soggiorno valido 5 anni, rinnovabile.
- Documento di viaggio (rifugiati) o titolo di viaggio (protezione sussidiaria, se impossibilitati a ottenere passaporto nazionale) per viaggiare fuori Italia (area Schengen max 3 mesi senza visto, no lavoro o stabilimento).
- Dopo 5 anni dalla domanda e con altri requisiti, possibile permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (permette soggiorno superiore a 3 mesi in altro Paese UE per lavoro, studio, ecc.).
- Lavoro: Accesso al mercato del lavoro (incluso pubblico impiego) come i cittadini UE.
- Iscrizione Anagrafica.
- Istruzione, Assistenza Sociale e Sanitaria: Come i cittadini italiani.
- Alloggio: Possibilità di partecipare all’assegnazione di alloggi pubblici.
- Ricongiungimento Familiare: Con coniuge, figli minori, genitori >65 anni (senza necessità di dimostrare reddito o alloggio).
- Cittadinanza: Dopo 5 anni di residenza (rifugiati) o 10 anni (protezione sussidiaria).
Beneficiari di Protezione Speciale: Diritti:
- Documenti: Permesso di soggiorno di 2 anni, rinnovabile. Possibile titolo di viaggio per stranieri.
- Lavoro: Puoi lavorare, ma il permesso non è convertibile in permesso per lavoro.
- Iscrizione Anagrafica.
- Assistenza Sociale e Sanitaria.
Doveri per tutti i Beneficiari di Protezione:
- Comunicare i Trasferimenti: Informare la Questura di cambi di residenza o domicilio.
- Rispettare la Legge Italiana: Gravi violazioni possono portare alla revoca della protezione.
Tornare nel Paese d’Origine: Se sei titolare di status di rifugiato e chiedi il passaporto al tuo Paese, o se (come rifugiato o titolare di protezione sussidiaria) rientri nel tuo Paese anche per breve tempo, la tua protezione potrebbe cessare. Per un ritorno stabile, esistono programmi di Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVAR) (contatta OIM).
Cessazione e Revoca della Protezione: La protezione può cessare se le circostanze che l’hanno motivata non esistono più (es. miglioramento stabile della situazione nel Paese d’origine, ristabilimento volontario nel Paese). La protezione può essere revocata se riconosciuta su basi false, o se hai commesso crimini contro l’umanità/pace/guerra, reati gravi fuori dall’Italia prima di entrare, o sei stato condannato in Italia per reati di particolare gravità e sei pericoloso, o sei pericoloso per la sicurezza dello Stato. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo può rivalutare il caso.
Altri Permessi di Soggiorno
- Permesso per Cure Mediche: Per gravi condizioni psico-fisiche o patologie non curabili nel Paese d’origine (certificato da struttura sanitaria pubblica). Validità per il tempo delle cure (max 1 anno), rinnovabile, non convertibile in permesso per lavoro. Anche per donne in gravidanza (valido fino a 6 mesi dopo il parto).
- Permesso per Minore Età: Rilasciato ai minori di 18 anni, dura fino alla maggiore età.
- Permesso per Assistenza ai Minori: Per il genitore di un minore in Italia che studia, riceve cure o sta svolgendo un percorso di sviluppo. Valutato dal tribunale per i minorenni, consente di lavorare e può essere convertito.
- Permesso per Calamità: Se non puoi tornare in sicurezza nel tuo Paese a causa di catastrofi (terremoti, alluvioni). Dura 6 mesi, rinnovabile una volta, permette di lavorare ma non è convertibile.
- Permessi per Casi Speciali:
- Protezione Sociale: Per vittime di violenza o grave sfruttamento. Dura 6 mesi, rinnovabile (1 anno o più per motivi di giustizia/lavoro). Permette studio, lavoro, accesso a servizi di assistenza.
- Vittime di Violenza Domestica: Per chi subisce violenza in famiglia. Rilasciato su richiesta di autorità/servizi sociali. Dura 1 anno, convertibile in permesso per lavoro o studio.
- Atti di Particolare Valore Civile: Rilasciato su proposta del Prefetto e autorizzazione del Ministro dell’Interno. Dura 2 anni, rinnovabile, permette studio/lavoro, convertibile.