Tempistiche e Procedura
La conversione del permesso di soggiorno deve essere completata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Esistono due percorsi principali per la conversione del titolo di soggiorno:
- Procedura senza quote (indipendente dal decreto flussi)
- Procedura con quote (subordinata alla disponibilità di quote nel decreto flussi)
Conversione Senza Quote
Per questa tipologia di conversione, è necessario inviare la domanda tramite kit postale direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza o domicilio. È possibile nei seguenti casi:
- Da qualsiasi permesso a motivi familiari (art. 30, comma 1, lett. c) d.lgs n.286/98)
- Da permesso per motivi familiari, affidamento o integrazione minore a lavoro subordinato o autonomo
- Da permesso per motivi umanitari a lavoro subordinato
- Da permesso per protezione sociale o motivi umanitari a lavoro subordinato (art.18, d.lgs n.286/98)
- Da permesso per protezione sociale o motivi umanitari a motivi di studio
- Da permesso per motivi familiari, affidamento o integrazione minore a motivi di studio
- Da permesso per lavoro subordinato/autonomo, attesa occupazione o motivi familiari a residenza elettiva
- Da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE a motivi di studio o altro scopo lecito
Conversione Con Quote
Questa procedura richiede la disponibilità di quote nel decreto flussi e prevede la presentazione della domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – UTG del luogo di residenza o domicilio, con successivo invio di kit postale alla Questura-Ufficio Immigrazione. Si applica nei seguenti casi:
- Da permesso per studio e tirocinio a lavoro subordinato (Modello VA per attestazione quota)
- Da permesso per studio e tirocinio a lavoro autonomo (Modello Z per attestazione quota)
- Da permesso per lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato (Modello VB per attestazione quota)
- Da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE a lavoro subordinato/domestico (Modello LS – LS1 per attestazione quota)
- Da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE a lavoro autonomo (Modello LS2 per attestazione quota)
Tempistiche e Tutela Legale
Secondo l’Articolo 5 comma 9 del Testo Unico Immigrazione, il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, a condizione che sussistano i requisiti necessari.
Nel caso in cui siano trascorsi più di 60 giorni senza che la Questura abbia provveduto al rilascio del titolo, è possibile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). Il ricorso permette di:
- Far accertare l’illegittimo silenzio della Pubblica Amministrazione
- Ottenere l’immediato rilascio del permesso di soggiorno
Per ulteriori informazioni, sono disponibili guide specifiche sul permesso di soggiorno illimitato e sul permesso di soggiorno ordinario.