Il ricongiungimento familiare è un diritto importante per i cittadini stranieri che desiderano riunirsi con i propri familiari in Italia. Per poter avviare questa procedura è fondamentale rispettare determinati requisiti previsti dalla normativa italiana. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti necessari per richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare.
Tipo di permesso di soggiorno
Per poter richiedere il ricongiungimento familiare, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- Permesso di soggiorno in corso di validità con durata non inferiore a un anno, rilasciato per:
- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Motivi familiari
- Asilo o protezione sussidiaria
- Studio
- Motivi religiosi
Condizione aggiuntiva per alcuni:
Chi non ha ottenuto la protezione internazionale (quindi, chi ha il permesso per lavoro, studio, religione o famiglia) deve:
aver vissuto legalmente e senza interruzioni in Italia per almeno due anni prima di chiedere il ricongiungimento familiare (cioè portare qui alcuni familiari: coniuge, figli minori o genitori a carico).
Questa condizione è stabilita dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico Immigrazione).
Requisiti di reddito
Per ottenere il ricongiungimento familiare è necessario dimostrare di possedere un reddito sufficiente a mantenere i familiari che si intendono ricongiungere. In particolare:
- Il reddito minimo richiesto non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale
- Tale importo deve essere aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere
Soglie di reddito aggiornate (2025)
Secondo i dati aggiornati al 2025, l’assegno sociale mensile è di 538,68 euro e quello annuale è di 7.002,84 euro. Di seguito la tabella delle soglie reddituali necessarie per il ricongiungimento familiare:
NUMERO BENEFICIARI CHE ENTRANO | CASI PARTICOLARI | SOGLIA EURO |
---|---|---|
1 | anche se vi è un minore di 14 | 10.504,26 |
2 | anche se vi è un minore di 14 | 14.005,68 |
3 | anche se vi è un minore di 14 | 17.507,10 |
4 | anche se vi è un minore di 14 | 21.008,52 |
5 | anche se vi è un minore di 14 | 24.509,94 |
6 | anche se vi è un minore di 14 | 28.011,36 |
0 maggiorenni | 2 o più minori di anni 14 | 14.005,68 |
1 maggiorenne | con 2 o più minori di anni 14 | 17.507,10 |
2 maggiorenni | con 2 o più minori di anni 14 | 21.008,52 |
3 maggiorenni | con 2 o più minori di anni 14 | 24.509,94 |
Per il calcolo delle soglie bisogna partire dall’assegno sociale annuale e per ogni persona aggiungere il 50% dell’assegno sociale annuale pari a 3.501,42 euro. Esempio: 2 familiari (7.002,84+3.501,42+3.501,42) euro 14.005,68.
Per il calcolo delle soglie con 2 o più figli minori di 14 anni bisogna partire dal doppio dell’importo annuale dell’assegno sociale (euro 14.005,68) e per ogni persona maggiorenne aggiungere il 50% dell’assegno sociale annuale pari a 3.501,42 euro. Esempio: 1 maggiorenne con 2 under 14 (14.005,68+3.501,42) euro 17.507,10.
Casi particolari di reddito:
- Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni: è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale
- Per i titolari di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria: non è richiesta la dimostrazione di un reddito minimo (art. 29-bis, comma 1, T.U. Immigrazione; art. 22, D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251)
Come integrare il reddito se insufficiente:
Per il calcolo del reddito possono essere considerati anche:
- Gli importi relativi agli assegni familiari
- I premi di produzione
- Il reddito annuo di tutti i soggetti iscritti nello stesso stato di famiglia del richiedente
Il Ministero dell’Interno ha specificato che, ai fini del calcolo del reddito, va considerata la famiglia anagrafica e non solo i familiari di cui all’art. 29, comma 3, lett. b, del T.U. Immigrazione (coniuge, genitori e figli). Pertanto, va considerato anche il reddito prodotto dal partner convivente.
Se i familiari non svolgono attività lavorativa ma sono inseriti nello stesso stato di famiglia, verranno considerati a carico del richiedente, aumentando proporzionalmente il reddito richiesto.
Requisiti di alloggio (idoneità alloggiativa)
È necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa. Per farlo è necessario richiedere il certificato di idoneità alloggiativa presso il proprio Comune di residenza.
La conformità dell’alloggio deve essere accertata dai competenti uffici comunali (art. 29, comma 3, lett. a, T.U. Immigrazione e art. 6, comma 1, lett. b, Reg. Att.) secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2009, n. 7170.
Casi particolari per l’idoneità alloggiativa:
- Ricongiungimento di un solo figlio di età inferiore ai 14 anni: non è richiesta la certificazione dell’idoneità dell’alloggio, ma è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (Circolare del Ministero dell’Interno n. 677 del 20/02/2007). Il consenso va prestato sia dal proprietario che dal conduttore dell’alloggio, attraverso la compilazione del modello S1.
- Titolari di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria: non è richiesta la certificazione dell’idoneità dell’alloggio (art. 29-bis, comma 1, T.U. Immigrazione; art. 22, D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251).
Validità del certificato di idoneità alloggiativa
Il certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dai competenti uffici comunali, non ha una scadenza temporale e può essere utilizzato anche oltre i sei mesi dal suo rilascio (Circolare del Ministero dell’Interno del 13/04/2012).
Se il documento riporta anche il numero dei residenti o degli ospiti, quella parte ha natura di certificato e dovrà essere integrata con un’autocertificazione di stato famiglia che attesti il numero attuale dei residenti.
Domande frequenti
È possibile richiedere il ricongiungimento in un alloggio diverso da quello di residenza?
Sì. Non è richiesta la convivenza tra il cittadino straniero richiedente e il familiare ricongiunto. Il cittadino straniero può, quindi, richiedere il ricongiungimento del familiare anche in una casa diversa da quella nella quale risiede. In questo caso, va presentato il certificato di idoneità dell’alloggio fornito dal terzo (Circolare del Ministero dell’Interno del 04/04/2008).
È possibile cambiare alloggio dopo il rilascio del nulla-osta?
Sì, è possibile cambiare alloggio anche dopo il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento familiare, producendo un nuovo certificato di idoneità alloggiativa relativo alla nuova abitazione.