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    Spiegazione semplificata dell’art. 29 del Testo unico sull’immigrazione

    In generale:
    Uno straniero che vive legalmente in Italia può chiedere di far venire alcuni familiari dall’estero per vivere con lui (ricongiungimento familiare). Però ci sono delle condizioni da rispettare.

    Chi può essere ricongiunto:

    • Coniuge (marito o moglie) che abbia almeno 18 anni e non siano separati.
    • Figli minori (sotto i 18 anni), anche se sono figli solo di uno dei due o nati fuori dal matrimonio, se l’altro genitore è d’accordo.
    • Figli maggiorenni disabili che non possono mantenersi da soli.
    • Genitori a carico, se:
      • Non hanno altri figli nel Paese di origine.
      • Oppure hanno più di 65 anni e gli altri figli non possono aiutarli per gravi problemi di salute (da dimostrare).

    Se non ci sono documenti affidabili:

    • Se non è possibile dimostrare i legami familiari con documenti ufficiali o ci sono dubbi sull’autenticità, si può fare l’esame del DNA, pagato dalle persone interessate.

    Eccezioni (casi in cui non è permesso il ricongiungimento):

    • Non si può chiedere il ricongiungimento con i genitori se loro sono già sposati con una persona che vive regolarmente in Italia.

    Altre regole importanti:

    • Si considerano minori tutti i figli sotto i 18 anni al momento della domanda.
    • Anche i minori adottati o affidati sono trattati come figli veri e propri.

    Cosa deve dimostrare chi chiede il ricongiungimento:

    1. Alloggio idoneo:
      Una casa che rispetti le norme igieniche e di spazio, verificata dal Comune.
    2. Reddito sufficiente:
      Devi guadagnare almeno quanto un assegno sociale + metà in più per ogni familiare che vuoi far venire. Se vuoi far venire due o più figli minori di 14 anni, serve almeno il doppio dell’assegno sociale.
    3. Assicurazione sanitaria (solo per genitori over 65):
      Oppure iscrizione al Servizio sanitario nazionale pagando una tassa.

    Altre possibilità di ingresso:

    • Se uno straniero ha un permesso di soggiorno di lunga durata, o per lavoro o studio valido almeno un anno, i familiari possono entrare subito con lui, sempre se ha casa e reddito adeguati.

    Casi particolari:

    • Se un bambino minore è già in Italia con uno dei genitori, anche l’altro genitore può chiedere il ricongiungimento.

    Permesso speciale per chi assiste minori:

    • Se un familiare viene autorizzato a restare in Italia per aiutare un minore (articolo 31), ottiene un permesso di soggiorno che permette di lavorare, ma non si può trasformare in permesso per motivi di lavoro.

    Come si presenta la domanda:

    • Si invia online allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura.
    • La Prefettura chiede parere alla Questura e poi rilascia o rifiuta il nulla osta (autorizzazione).
    • L’ambasciata italiana all’estero controlla che i documenti siano veri.

    Tempi:

    • Il nulla osta deve essere rilasciato entro 90 giorni.

    Rifiuto della domanda:

    • Se si scopre che il matrimonio o l’adozione sono stati fatti solo per ottenere il permesso di venire in Italia, la domanda viene respinta.

    Quando non si applicano queste regole:

    • Se la persona ha chiesto lo status di rifugiato e la richiesta non è ancora stata decisa.
    • Per chi è sotto protezione temporanea.
    • In alcuni altri casi particolari previsti dalla legge.
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